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Vent’anni di decreti sicurezza: come lo Stato italiano ha imparato a punire i deboli e lasciare intatti i problemi

Dal 2008 al 2026, governo dopo governo, l’Italia ha prodotto una legislazione sicuritaria che non ha ridotto la criminalità, ha svuotato diritti fondamentali, ha distrutto il sistema di accoglienza, ha riempito le carceri oltre ogni limite e ha abbandonato le forze dell’ordine alle conseguenze.

di Nicola Rossiello

Il metodo prima del merito

C’è uno schema che si ripete con tanta regolarità da essere ormai riconoscibile a occhio nudo: arriva un fatto di cronaca, o anche solo una stagione politica difficile, e nel giro di settimane esce un decreto sicurezza. Urgenza, necessità, non c’è tempo per il parlamento. Poi passa qualche anno, le carceri sono più piene di prima, gli irregolari sono aumentati, i problemi che il decreto dichiarava di risolvere sono intatti o peggiorati, e arriva un altro decreto sicurezza.

La Costituzione ammette i decreti-legge solo per casi straordinari. Ogni provvedimento qui analizzato si presentava come tale. Il fatto che si ripetano con questa frequenza dovrebbe almeno sollevare una domanda sull’effettiva straordinarietà di ciò che viene dichiarato urgente.

Dal 2008 al 2026

Berlusconi, 2008–2009: punire la condizione

Il primo pacchetto sicurezza del ciclo moderno introduce l’aggravante di clandestinità. Stesso reato, pena più alta se a commetterlo è uno straniero irregolare, non perché il fatto sia diverso o più grave, ma perché chi lo commette non ha il permesso di soggiorno. La Corte costituzionale la boccerà nel 2010 con la sentenza n. 249, spiegando che la condizione anagrafica di una persona non può tradursi in un trattamento penale più severo. Era una norma che in uno stato di diritto maturo non avrebbe dovuto nemmeno essere scritta, eppure era lì, e per due anni ha funzionato. Quando la Corte la eliminò, il segnale che aveva mandato era già entrato in circolazione.

Salvini I, 2018: il decreto che ha fabbricato irregolari

L’abolizione della protezione umanitaria viene presentata come una pulizia del sistema, un taglio agli abusi. Quello che succede è documentato: i dinieghi nelle domande di asilo salgono dal 67% al 81% in un anno. Decine di migliaia di persone diventano irregolari non perché abbiano commesso qualcosa, ma perché la categoria giuridica che le proteggeva è stata cancellata per decreto. Nel frattempo lo SPRAR, il sistema di accoglienza diffusa che cercava di costruire percorsi di integrazione reali nelle comunità locali, viene smantellato e sostituito con grandi centri collettivi dove quei percorsi non esistono. Openpolis e ActionAid hanno documentato il risultato con dati di prima mano: più irregolarità, più marginalizzazione, più persone esposte allo sfruttamento. Con i fondi disponibili e il ritmo dei rimpatri di quegli anni, per rimpatriare tutti gli irregolari presenti in Italia sarebbero serviti cento anni e 3,5 miliardi di euro. I rimpatri, invece, nel periodo calarono. Il decreto aveva dichiarato di voler ridurre gli irregolari e ne aveva prodotti di più, in condizioni peggiori di prima.

Salvini II, 2019: chi salva paga

Un milione di euro di sanzione per le navi ONG che soccorrono persone in mare senza autorizzazione preventiva, in un sistema dove quell’autorizzazione poteva essere negata o semplicemente non arrivare in tempo. Il diritto internazionale del mare non prevede eccezioni all’obbligo di soccorso: non puoi lasciare annegare qualcuno perché non hai l’autorizzazione del ministero dell’interno. La norma italiana metteva chi operava in mare nella condizione di dover scegliere quale legge violare, e le persone in acqua aspettavano mentre quella scelta veniva pesata. Il Tribunale di Catania ha dichiarato illegittimi i sequestri delle navi in più occasioni; il Tribunale dei ministri ha aperto un procedimento penale contro Salvini per il caso “Diciotti”. L’OIM e l’ONU hanno documentato cosa accadeva nel frattempo alle persone che non riuscivano a partire o venivano riportate indietro: detenzione arbitraria in Libia, torture, stupro, lavoro forzato. Il decreto non ha chiuso le rotte migratorie. Ha spostato il punto di morte più vicino alla costa libica, fuori dalla portata delle telecamere europee.

Meloni, 2022: cinquanta persone in un campo

Primo atto legislativo del governo Meloni, approvato in Consiglio dei ministri il giorno dell’insediamento: reclusione fino a sei anni per chi “invade” terreni o edifici insieme ad altre persone, la soglia è cinquanta, in presenza di “pericolo per la salute pubblica”. La parola rave è nel titolo della norma ma non nel testo, e la vaghezza della formulazione era abbastanza ampia da coprire qualunque raduno non autorizzato che il questore avesse deciso di non gradire. Amnesty International e buona parte della dottrina penalista l’hanno criticata come strumento di controllo dell’aggregazione, non di tutela della sicurezza. Come quasi sempre con questi provvedimenti, il segnale contava più della norma: stiamo guardando, stiamo intervenendo, siamo noi a decidere chi può stare dove.

2025, D.L. 48: venti reati nuovi, nessuna emergenza vera

Terrorismo, noleggio auto, resistenza passiva in carcere, cannabis legale, madri detenute, porto d’armi per i servizi segreti. Non c’è un filo giuridico che tenga insieme queste materie, c’è un filo politico, che è la necessità di dare l’impressione di essere in controllo di tutto simultaneamente. Il decreto entra in vigore immediatamente, senza vacatio legis, il che significa che nuovi reati diventano punibili prima che i destinatari della norma possano avere una ragionevole possibilità di saperlo. L’art. 27 della Costituzione fonda il principio di colpevolezza su questo: non puoi essere punito per qualcosa che non potevi sapere fosse vietato nel momento in cui lo hai fatto. Duecentotrentasette giuristi hanno firmato un appello formale sulle anomalie procedurali dell’adozione. La Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione tecnica di 129 pagine sulle criticità costituzionali, non un comunicato politico, ma il lavoro paziente di chi studia le norme per professione e chiede che vengano scritte in modo compatibile con la Costituzione.

Le norme più gravi meritano qualche riga ciascuna, perché nella sintesi si perdono le persone concrete che riguardano.

L’art. 26 equipara, quanto a sanzione, due condotte che non hanno nulla in comune: partecipare a una sommossa violenta in carcere e restare fermi insieme, resistenza passiva, quando in tre o più persone ci si rifiuta di obbedire a un ordine. Questo nelle carceri italiane, dove il tasso di sovraffollamento supera il 138% e dove la protesta collettiva è spesso l’unico modo che un detenuto ha per far sapere che qualcosa non va. Non è difficile immaginare le situazioni concrete che questa norma colpirà: detenuti che si rifiutano di rientrare in cella dopo aver visto un compagno maltrattato, stranieri in un CPR che restano seduti per terra chiedendo di parlare con qualcuno. Chiamarle sommossa e punirle allo stesso modo della violenza non è contrasto alla criminalità: è il silenzio ottenuto per via penale.

Prima del decreto, una donna incinta o madre di un bambino fino a un anno aveva diritto al rinvio obbligatorio della pena. Non era un beneficio accordato alla madre: era la traduzione giuridica del fatto che un bambino nei primi mesi di vita ha bisogno di stare con sua madre, e che lo Stato non può ignorare quel bisogno come se non esistesse. Il decreto trasforma quell’obbligo in facoltà discrezionale: adesso dipende dal giudice. Il bambino, in questa operazione, cessa di essere un soggetto di diritto autonomo con esigenze proprie e diventa una variabile che il giudice può pesare o non pesare.

Le infiorescenze di canapa con THC sotto lo 0,6% diventano stupefacenti per decreto, senza che nessuna evidenza scientifica dimostri che producano effetti psicotropi. Migliaia di persone che lavoravano in un settore legale hanno perso il lavoro. Un giudice ha già sollevato questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale. Nel frattempo il settore è morto, e i lavoratori non aspettano la sentenza per sentire gli effetti.

Le modifiche all’art. 639 c.p. rendono penalmente rilevante il danneggiamento di beni pubblici quando è finalizzato a ledere “l’onore dell’istituzione”. L’onore di un’istituzione non è un bene giuridico tutelabile nel senso tecnico del termine, è una pretesa di rispetto che il potere esecutivo ha deciso di trasformare in fattispecie penale. La norma è abbastanza vaga da coprire qualunque atto di protesta simbolica: un ragazzo che spruzza vernice su una sede ministeriale per attirare l’attenzione sul clima rischia più di prima, non perché abbia causato un danno diverso, ma perché il legislatore ha deciso che offendere un’istituzione vale una pena aggiuntiva.

Autorizzare gli agenti a portare l’arma fuori servizio e ampliare le condotte scriminabili per l’intelligence non è una misura di sicurezza neutra: è uno spostamento del peso costituzionale verso il potere esecutivo e i suoi strumenti, in direzione contraria a quella che la Costituzione disegna quando mette la persona al centro e lo Stato al suo servizio.

2026, D.L. 23: la città come perimetro da presidiare

Il decreto del 2026 entra in vigore il 25 aprile, giorno della Liberazione. L’opposizione in aula ha intonato Bella ciao durante la votazione finale; il governo ha risposto parlando di ostruzionismo. La data non è stata commentata ufficialmente, ma nessuna delle due parti si è comportata come se fosse irrilevante.

Trentatré articoli. Le norme più problematiche non sono necessariamente le più discusse sui giornali.

Il prefetto può individuare zone urbane con gravi episodi di criminalità e il questore può vietarne l’accesso fino a dodici mesi, con misura applicabile anche ai minori ultraquattordicenni e arresto in caso di violazione. Fin qui, si potrebbe discutere di proporzionalità e di efficacia. Il problema vero è il presupposto: il divieto può scattare nei confronti di chi è stato denunciato negli ultimi cinque anni, anche senza condanna, anche se il procedimento si è concluso con un’archiviazione. Una denuncia, una qualunque, per un reato non colposo contro la persona o il patrimonio, può essere sufficiente per escludere qualcuno dai quartieri della propria città. È una sanzione che precede e prescinde dal giudizio, e che nella pratica colpisce chi non ha le risorse legali per contestarla.

L’accompagnamento coattivo negli uffici di polizia durante le manifestazioni, fino a 12 ore, senza convalida giudiziale preventiva, è formulato in termini che lasciano ampi margini discrezionali alla polizia sul campo. “Specifiche e concrete circostanze di pericolo” è la soglia. L’art. 13 della Costituzione non lascia spazio a interpretazioni: la libertà personale non può essere limitata senza convalida del giudice entro 48 ore. Dodici ore di trattenimento senza quella convalida non sono un fermo amministrativo: sono una detenzione con un nome diverso.

Le sanzioni per chi organizza manifestazioni senza comunicazione preventiva salgono da 413 euro a 10.000, e a 12.000 se il questore aveva già vietato l’evento. Chi ha precedenti in contesti analoghi può vedersi interdire la partecipazione a pubbliche riunioni fino a dieci anni. Preso singolarmente, ciascuno di questi strumenti può sembrare proporzionato. Messi insieme, zona rossa, DASPO, divieto di manifestare, multa da diecimila euro, costruiscono qualcosa che somiglia meno a un sistema di sicurezza e più a un sistema di scoraggiamento del dissenso organizzato.

La nuova fattispecie di rapina aggravata di gruppo prevede da dieci a venticinque anni. L’omicidio preterintenzionale, uccidere qualcuno senza averlo voluto, nel corso di un atto violento, è punito da dieci a diciotto. Il legislatore italiano ha quindi stabilito che una rapina aggravata può meritare più carcere della morte di una persona causata per eccesso di forza. Non è difficile notare il problema di proporzionalità che la Corte costituzionale ricava dall’art. 27.

Il compenso originariamente previsto per gli avvocati che assistessero migranti nelle procedure di rimpatrio volontario, 615 euro, era condizionato al rimpatrio effettivo. Un difensore il cui compenso dipende dall’esito ha un interesse personale che confligge con quello del cliente: è un conflitto di interessi istituzionalizzato per legge, incompatibile con il diritto alla difesa garantito dall’art. 24. Il Quirinale e l’avvocatura hanno sollevato obiezioni formali, e la norma è stata corretta con un decreto approvato contestualmente alla conversione, cioè rattoppando in corsa un errore che non poteva essere sistemato in aula senza rischiare la decadenza dell’intero provvedimento.

La costante

Gli omicidi in Italia calano da decenni, indipendentemente da quanti decreti sicurezza vengono approvati. La violenza domestica continua a uccidere, e non è mai stata l’oggetto principale di nessuno di questi provvedimenti. La criminalità economica drena miliardi l’anno in modo quasi invisibile, e non compare quasi mai nei titoli dei pacchetti sicurezza. Ciò che compare, invece, sono soggetti visibili: il migrante, il manifestante, il detenuto che protesta, il ragazzo che si assembla in uno spazio pubblico. Hanno in comune il fatto di essere riconoscibili, di poter diventare immagini, di prestarsi a una narrativa dell’ordine da ristabilire.

I rimpatri non aumentano. Gli irregolari crescono. Le carceri si riempiono. I CPR continuano a essere strutture di detenzione senza le garanzie del procedimento penale, più volte censurate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. E ogni tanto arriva un decreto che aggiunge reati, restringe tutele e viene presentato come la risposta che finalmente funzionerà. La sicurezza materiale, il lavoro stabile, l’alloggio raggiungibile, la sanità pubblica che funziona, i servizi che rendono i diritti esercitabili per chi altrimenti non li riesce a esercitare, resta fuori campo.

Le forze dell’ordine: la retorica e i fatti

Ogni decreto sicurezza viene presentato anche come un atto di rispetto verso chi indossa la divisa. È una narrazione efficace perché è politicamente difficile contestarla senza sembrare di attaccare le persone che lavorano in condizioni spesso difficili. Ma rispetto e abbandono non si escludono solo nella retorica, nella realtà si escludono eccome, e i dati sulla Polizia Penitenziaria lo mostrano con una chiarezza che non richiede molte parole.

A febbraio 2026 le carceri italiane ospitano 63.703 persone in 46.074 posti: il 138% di affollamento, in strutture spesso vecchie, mal manutenute, carenti di personale già prima che si aggiungesse questo numero. Nel 2024 la Polizia Penitenziaria ha accumulato circa 7,5 milioni di ore di straordinario, il lavoro di oltre 5.600 agenti che non esistono, fatto da quelli che ci sono. Nello stesso anno più di 3.000 agenti hanno lasciato il servizio mentre ne venivano assunti 2.700: il saldo è negativo, e il sistema regge perché chi rimane copre i buchi con il proprio tempo e la propria salute. Il Garante nazionale ha documentato che al crescere del sovraffollamento crescono le aggressioni al personale, i suicidi, le proteste collettive, l’autolesionismo. Non è una correlazione sorprendente: è quello che succede quando si mettono troppe persone in poco spazio con poca assistenza e poca supervisione.

Il Ministero, nei propri dati, ammette che manca il 16% delle unità previste in organico. I sindacati parlano di oltre 20.000 agenti mancanti rispetto al fabbisogno reale. In alcune strutture i turni arrivano a 26 ore consecutive. Questi numeri sono noti da anni. Non hanno mai trovato spazio come priorità in un decreto sicurezza.

Il tasso di suicidi nella Polizia Penitenziaria è il doppio di quello delle altre forze dell’ordine e quasi il triplo di quello della popolazione generale. Nel 2024 si sono tolti la vita 6 agenti e 91 detenuti, due cifre che andrebbero sempre lette insieme, perché il malessere non si ferma alle sbarre e non distingue tra chi sorveglia e chi è sorvegliato quando le condizioni di lavoro e di vita sono quelle descritte. Il picco è stato nel 2022: 72 casi tra gli operatori del comparto sicurezza in un anno. In oltre l’82% dei casi documentati l’arma era quella d’ordinanza. Non esiste ancora una banca dati istituzionale che censisca sistematicamente questo fenomeno, il che significa che lo Stato non ha ancora deciso di contare con precisione i propri morti in divisa. È una scelta, anche quella.

In questo contesto il decreto 48/2025 autorizza il porto d’armi fuori servizio come misura di tutela. Non esiste un’analisi di impatto pubblicata che abbia valutato cosa significhi rendere disponibile quella pistola ventiquattro ore su ventiquattro nel corpo con il più alto tasso di suicidi tra le categorie professionali pubbliche, dove quell’arma è il mezzo usato in oltre quattro casi su cinque. L’analisi non è stata chiesta, o non è stata resa pubblica. In entrambi i casi è un problema.

Gli psicologi, gli educatori, i mediatori culturali, le figure il cui lavoro consiste nel rendere gli istituti vivibili e nell’intercettare il disagio prima che esploda, non compaiono nei decreti sicurezza perché il loro lavoro, quando funziona, è invisibile. Non produce arresti, non produce titoli, non produce materiale comunicabile. Produce solo il fatto che in certi istituti le cose vanno un po’ meglio, e in quelli le aggressioni agli agenti sono meno frequenti.

Ogni nuovo reato introdotto da un decreto sicurezza è un detenuto in più che qualcuno deve gestire in una cella già piena. Ogni inasprimento di pena è altro tempo e altra tensione accumulata nelle sezioni, su corpi che già portano tutto il peso di un sistema che non funziona. Chi difende davvero le forze dell’ordine assume personale, riduce i turni, finanzia le misure alternative che svuotano gli istituti, struttura il supporto psicologico in modo che non dipenda dalla buona volontà di qualche direzione illuminata. Queste cose non compaiono nei decreti sicurezza.

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