La direttiva del 3 novembre toglie alla visita sanitaria il potere di fermare il trattenimento. La legge e la Cassazione lo pretendono ancora. Nessuna considerazione per le persone trattenute e neppure per il maggiore rischio per chi lavora nei centri, polizia compresa.
di Nicola Rossiello, Co-fondatore Orsa Minore e Segretario generale SILP CGIL Piemonte
Il 3 novembre il ministro Piantedosi ha firmato una direttiva che riscrive l’articolo 3 di quella emanata nel 2022 dalla ministra Lamorgese sui CPR. Il testo è breve e tecnico e, come quasi sempre in questi casi, il punto sta in un dettaglio. La visita medica prima dell’ingresso nel centro resta, ma cambia ciò che il medico deve scrivere. Fino a ieri attestava la compatibilità delle condizioni di salute, o di vulnerabilità, con la vita in comunità ristretta, e se la riteneva incompatibile la persona restava fuori. Adesso rileva i bisogni di assistenza, li annota in una scheda e si ferma lì.
Il ministro l’ha spiegato su X con una frase da leggere due volte, dicendo che i migranti irregolari continueranno a essere visitati dai medici delle ASL ma che «un eventuale parere negativo non sarà più vincolante per evitare il loro trattenimento». La visita c’è e il parere pure, manca l’effetto, come in un semaforo che resta acceso con l’avviso che nessuno è tenuto a fermarsi.
Il motivo si conosce e sta a Ravenna, dove la procura indaga su certificati ritenuti falsi che avrebbero evitato il trattenimento a un certo numero di stranieri. I medici indagati sono almeno nove, e la Cassazione ha già annullato alcune misure di sospensione dalla professione giudicandole sproporzionate. Se un certificato è falso chi lo firma ne risponde e la procura fa il suo lavoro, ma il rimedio a un falso sta nel processo. Cancellare il certificato perché qualcuno l’ha contraffatto somiglia a sopprimere il referto del pronto soccorso dopo averne trovato uno taroccato.
Poi c’è il comma 4, che consente alla persona di entrare nel centro senza visita, da eseguire entro ventiquattro ore dall’ingresso. Ventiquattro ore sono lunghe in un luogo chiuso, di notte, con qualcuno che può avere un disturbo psichiatrico o una patologia acuta, e in quel tempo ci sono i colleghi. C’è il gestore, certo, ma ci sono soprattutto le donne e gli uomini della Polizia di Stato che presidiano il centro e hanno scortato il trasferimento. Il medico non ha ancora detto nulla e quando parlerà la persona sarà già dentro.
Parlo da sindacalista e da ex ispettore, e dico che il peso di un dubbio non evapora quando lo si toglie dal referto, si sposta. Il comma 5 affida all’ufficio di polizia interno al centro la valutazione di sintesi, che può essere girata all’autorità giudiziaria su richiesta. Il comma 9 prevede che il medico segnali a quello stesso ufficio i casi non gestibili all’interno, «per la successiva dimissione». Dimissione è un termine da reparto ospedaliero applicato a un luogo di privazione della libertà. Dice parecchio su ciò che si vuole far sembrare il centro e su chi resta a decidere quando il medico si è limitato a segnalare.
Sul piano della sicurezza sul lavoro, materia che seguo da anni, la questione è da manuale. Un ambiente chiuso dove entrano persone di cui nessuno conosce lo stato di salute espone chi ci lavora a un rischio maggiore. Quel rischio va valutato e messo per iscritto, come impongono il D.Lgs. 81/2008 e il DM 127/2019 per il personale di polizia. Come SILP CGIL chiederemo che i documenti di valutazione dei rischi riferiti ai CPR del territorio vengano riesaminati alla luce della direttiva, una richiesta ordinaria che, se la direttiva ha ragione, la valutazione confermerà.
C’è poi un problema che sta più in alto di noi. Il D.Lgs. 142/2015, all’articolo 7, comma 5, vieta di trattenere i richiedenti asilo le cui condizioni di salute o di vulnerabilità risultano incompatibili con il trattenimento. La norma è in vigore anche se la direttiva ne ha tolto il richiamo senza poterla toccare. Per la Cassazione (ordinanza 15106 del 2017) l’accertamento della compatibilità sanitaria è condizione ineludibile di validità del trattenimento, da verificare prima della convalida, e un atto di indirizzo ministeriale non scioglie il giudice da quell’obbligo. Temo fascicoli che arrivano in udienza senza il giudizio che la legge presuppone e giudici di pace costretti a ricostruirlo o a negare la convalida, con trasferimenti e scorte spesi per trattenimenti destinati a cadere, tempo dei colleghi buttato.
La Corte costituzionale, con la sentenza 96 del 2025, ha stabilito che i modi del trattenimento nei CPR ricadono nella riserva assoluta di legge dell’articolo 13 della Costituzione. La disciplina attuale, affidata a regolamenti e direttive, quella riserva la rispetta male. Le questioni le ha dichiarate inammissibili per ragioni processuali, ma il vizio l’ha riconosciuto e ha indicato che spetta al legislatore intervenire, mentre il Viminale risponde con un’altra direttiva, cioè con lo strumento che la Consulta ha giudicato inadatto.
Sulla salute l’OMS scrive da tempo che il trattenimento amministrativo dei migranti è dannoso e può causare o aggravare disturbi, soprattutto psichici. Nel testo della direttiva ci sono cose giuste, come la ricerca degli esiti di torture e violenze con documentazione iconografica e il colloquio psicologico, ma poter curare qualcuno là dentro non dimostra che là dentro possa stare. Sono prestazioni per chi è entrato e lasciano senza risposta la domanda se dovesse entrare. La Federazione degli Ordini dei medici ha chiesto a settembre di separare la valutazione sanitaria dalla decisione amministrativa, ma separare significa lasciare a ciascuno il proprio compito e qui il compito del medico è stato tolto. Il presidente Anelli ha ricordato che «i medici non sono ausiliari delle politiche di sicurezza», e aggiungo che nemmeno le forze di polizia lo sono, di una politica che sceglie di non ascoltare chi ha il compito di dire fermatevi.
Resta la riservatezza, perché il comma 7 sottrae la documentazione sanitaria a terzi con eccezioni per l’autorità giudiziaria, l’avvocato dell’interessato, le autorità sanitarie e il Meccanismo nazionale di prevenzione. Proteggere i dati sanitari è giusto, ma Open segnala che la formula potrebbe comprimere le prerogative ispettive di parlamentari e garanti, e io temo lo stesso. Con la scheda in busta chiusa e la sintesi in mano alla polizia il controllo esterno si assottiglia.
Un parere che non vincola resta un parere agli atti, e se la persona sta male e qualcosa accade quel foglio dirà che qualcuno l’aveva visto. Accanto al foglio ci sarà il nome di chi, quella notte, era di servizio.

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